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Eredità con beni all'estero: imposte in Italia e obblighi dopo

Una casa in Spagna, un conto in una banca estera, un deposito titoli aperto anni fa oltre confine. Quando chi muore lascia beni fuori dall'Italia, le domande sono sempre tre: dove si paga l'imposta di successione, quale legge decide chi eredita, cosa deve fare l'erede negli anni successivi. Le risposte dipendono soprattutto da un dato: dove viveva il defunto.

Vediamo le regole fiscali in vigore nel 2026, il caso del defunto residente all'estero, come funziona il credito per le imposte estere, quale legge civile si applica e cosa cambia per l'erede dall'anno successivo.

Defunto residente in Italia: si dichiarano anche i beni esteri

La regola è nell'art. 2 del D.Lgs. 346/1990, il testo unico sulle successioni: l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, «ancorché esistenti all'estero». Se il defunto era residente in Italia alla data dell'apertura della successione, nella dichiarazione di successione italiana entrano anche l'immobile all'estero, il conto in una banca straniera, i titoli depositati fuori dall'Italia, le quote di società estere.

Valgono le stesse regole dei beni italiani: termine di 12 mesi per la dichiarazione, franchigie e aliquote secondo il grado di parentela, autoliquidazione dell'imposta per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. Tra coniuge e figli, ad esempio, l'imposta è del 4% sulla parte che supera € 1.000.000 per ciascun erede. Le regole generali sono raccolte nella guida su come si fa la dichiarazione di successione.

Un punto spesso trascurato: anche quando nessuno paga l'imposta perché si resta sotto la franchigia, i beni esteri vanno comunque indicati. La dichiarazione serve anche a documentare cosa è passato agli eredi e con quale valore.

Defunto residente all'estero: solo i beni in Italia

Se alla data della morte il defunto non era residente in Italia, l'imposta italiana è dovuta solo sui beni e diritti che si trovano in Italia (art. 2, comma 2). Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate lo dicono in modo esplicito: in questo caso i beni e diritti esistenti all'estero non devono essere indicati nella dichiarazione.

La norma elenca i beni che si considerano in ogni caso esistenti in Italia (art. 2, comma 3). Tra questi:

  • i beni e i diritti iscritti in pubblici registri italiani, come gli immobili e le auto;
  • le azioni e le quote di società che hanno in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
  • le obbligazioni e gli altri titoli emessi dallo Stato o da società ed enti italiani;
  • i crediti, se il debitore è residente in Italia, come il saldo di un conto presso una banca italiana.

Il caso tipico è l'italiano emigrato da anni che lascia la casa al paese d'origine e un conto in Italia: la dichiarazione italiana riguarda solo questi beni, mentre il resto del patrimonio segue le regole del Paese in cui viveva.

Come si indicano e si valutano i beni esteri

Nella dichiarazione di successione i beni esteri hanno righe dedicate. Per gli immobili all'estero si indicano lo Stato, la località e l'indirizzo, il codice provincia «EE», la quota del defunto e il valore. Conti, titoli e crediti vanno nel quadro dei crediti e degli altri beni.

Bene esteroValore da indicare
Immobile in piena proprietàValore venale in comune commercio, cioè il valore di mercato, alla data della morte (art. 14 D.Lgs. 346/1990)
Immobile in nuda proprietà o in usufruttoSi parte dal valore di mercato e si applicano le regole su usufrutto e nuda proprietà, come per gli immobili italiani
Imposta già pagata all'estero sul beneVa indicata nel rigo del bene, in euro e in proporzione alla quota di ciascun erede, allegando la certificazione del pagamento

Per gli immobili italiani iscritti in catasto il valore dichiarato non viene rettificato se non è inferiore al valore catastale (rendita rivalutata per i moltiplicatori). Questo meccanismo è previsto per gli immobili iscritti in catasto con rendita (art. 34, comma 5). Per la casa all'estero il riferimento resta il valore di mercato: conviene documentarlo, ad esempio con una stima o con i valori risultanti da atti e documenti fiscali del Paese in cui si trova.

Tra i documenti da allegare le istruzioni ricordano anche i certificati di morte rilasciati all'estero e la documentazione dell'imposta eventualmente pagata nello Stato estero. Il testamento redatto all'estero va tradotto in italiano. L'elenco completo è nella checklist dei documenti per la successione.

Le imposte già pagate all'estero: il credito dell'art. 26

Spesso lo Stato in cui si trova il bene applica una propria imposta di successione. Per evitare che lo stesso bene paghi due volte, l'art. 26 del D.Lgs. 346/1990 consente di detrarre dall'imposta italiana le imposte pagate a uno Stato estero, ma con tre limiti:

  • devono essere pagate in dipendenza della stessa successione;
  • devono riguardare beni che si trovano in quello Stato;
  • la detrazione spetta solo fino alla parte di imposta italiana proporzionale al valore di quei beni.

Restano salve le regole diverse previste da trattati e accordi internazionali. Un esempio ipotetico, con il metodo di calcolo indicato dalla guida dell'Agenzia delle Entrate. Un figlio unico eredita dal padre, residente a Como, un immobile in Italia da € 900.000 e una casa all'estero da € 300.000.

PassaggioImporto
Valore complessivo dell'eredità€ 1.200.000
Imposta italiana lorda: 4% sulla parte oltre la franchigia di € 1.000.000€ 8.000
Quota di imposta italiana riferibile alla casa estera: € 8.000 × 300.000 / 1.200.000€ 2.000
Se all'estero ha pagato € 5.000: detrazione massima€ 2.000, imposta italiana € 6.000
Se all'estero ha pagato € 1.200: detrazione€ 1.200, imposta italiana € 6.800

La parte di imposta estera che supera il limite non si recupera in Italia. Per questo, quando il Paese estero ha aliquote più alte delle nostre, la doppia imposizione si attenua ma non sempre si annulla.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni

Le convenzioni fiscali più note riguardano le imposte sui redditi e non si applicano alle successioni. Quelle specifiche sulle imposte di successione sono poche. Tra queste, ratificate con legge, ci sono le convenzioni con:

  • Stati Uniti, firmata a Washington il 30 marzo 1955 (L. 943/1956);
  • Grecia, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 (L. 524/1968);
  • Regno Unito, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 (L. 793/1967);
  • Francia, fatta a Roma il 20 dicembre 1990, che riguarda anche le donazioni (L. 708/1994).

Quando esiste una convenzione, sono le sue regole a stabilire quale Stato può tassare un certo bene e come si elimina la doppia imposizione. Anche le istruzioni della dichiarazione di successione tengono distinti i casi in cui si applicano trattati internazionali. L'Agenzia ha applicato ad esempio la convenzione con la Francia nella risposta a interpello n. 132/2024. Ogni testo ha regole proprie e risale a decenni fa, quando le imposte dei due Paesi erano diverse da quelle di oggi. Va quindi letto sul caso concreto. Quando la convenzione manca, vale il credito dell'art. 26 descritto sopra.

Quale legge decide chi eredita: il Regolamento UE 650/2012

Le imposte sono una cosa, la legge civile della successione un'altra. Chi sono gli eredi, quali quote spettano, quanto vale la legittima, come si accetta o si rinuncia: per le persone decedute dal 17 agosto 2015 lo stabilisce il Regolamento UE 650/2012. Il regolamento non riguarda la materia fiscale (art. 1).

  • La regola generale: all'intera successione si applica la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21). Vale anche se è la legge di un Paese extra UE (art. 20).
  • La scelta: chiunque può scegliere, nel testamento, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (art. 22). Un italiano che vive all'estero, ad esempio, può fare in modo che alla sua eredità si applichi la legge italiana.
  • Una sola legge: la legge designata regola l'intera successione, compresi i beni che si trovano in altri Stati (art. 23).
  • Il certificato successorio europeo: serve agli eredi per dimostrare la propria qualità e i propri diritti in un altro Stato membro, per esempio davanti a una banca estera (artt. 62-63). Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti nazionali.

Il regolamento non si applica in Danimarca e in Irlanda. Va anche ricordato che la «residenza abituale» del regolamento e la «residenza» rilevante per l'imposta di successione sono due nozioni diverse e non sempre coincidono. Chi vive tra due Paesi dovrebbe valutarle entrambe, e la scelta della legge applicabile va fatta per tempo, nel testamento. Gli aspetti dell'accettazione e della rinuncia sono trattati nell'articolo su accettare o rinunciare all'eredità.

Dopo la successione: quadro RW, IVIE, IVAFE e redditi

Chiusa la successione, i beni esteri diventano dell'erede, e con loro gli obblighi annuali. Le persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta detengono investimenti o attività finanziarie all'estero devono indicarli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 167/1990). L'obbligo riguarda anche l'erede, per la propria quota, dall'anno in cui ne è titolare.

  • Immobile all'estero: quadro RW e IVIE, l'imposta patrimoniale annuale sugli immobili esteri, oltre agli eventuali redditi da affitto. Le regole sono spiegate nell'articolo sull'IVIE per gli immobili all'estero.
  • Conti, titoli, partecipazioni estere: quadro RW e IVAFE, quando dovuta, oltre a interessi, dividendi e plusvalenze da dichiarare. I dettagli sono nella guida al quadro RW per conti esteri e cripto-attività.
  • Esclusioni: il quadro RW non va compilato per le attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti che applicano le ritenute, e per i conti esteri il cui valore massimo nell'anno non supera € 15.000 (art. 4, comma 3).

Il quadro RW si compila nel modello Redditi Persone Fisiche, che lo studio predispone e trasmette. Il quadro d'insieme per gli immobili è nella guida alla fiscalità degli immobili all'estero. Una nota sul calendario: dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 346/1990 lascia il posto al nuovo testo unico sulle imposte di registro e sulle successioni (D.Lgs. 123/2025), con una nuova numerazione degli articoli. In questo articolo citiamo le norme in vigore nel 2026.

Se il defunto non aveva dichiarato i beni esteri

Capita che i figli scoprano un conto estero solo dopo la morte del genitore, e che quel conto non fosse mai stato indicato nel quadro RW né nelle dichiarazioni dei redditi. Due norme vanno tenute presenti:

  • gli eredi rispondono in solido delle imposte del defunto il cui presupposto si è verificato prima della morte (art. 65 D.P.R. 600/1973);
  • la sanzione non si trasmette agli eredi (art. 8 D.Lgs. 472/1997).

In pratica il rischio per gli eredi riguarda le imposte non pagate dal defunto negli anni ancora accertabili, ma non le sanzioni a lui riferibili. Diverso è il caso dell'erede che, dopo la successione, non indica a sua volta i beni nel quadro RW: le violazioni sono sue, e per correggerle si può valutare il ravvedimento operoso. Non esistono soluzioni valide per tutti. Prima di qualsiasi passo serve ricostruire cosa c'era, da quando e con quali redditi. La dichiarazione di successione va comunque presentata in modo completo, con tutti i beni esteri.

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