Pianificazione fiscale
Società semplice come holding di famiglia: vantaggi, limiti e tasse
Niente bilancio da depositare, costi di gestione contenuti, redditi tassati direttamente in capo ai soci: per questo la società semplice viene proposta sempre più spesso come «cassaforte» del patrimonio di famiglia. Funziona bene per alcuni obiettivi e male per altri. La differenza con una holding SRL emerge soprattutto sui dividendi delle società operative e sui conferimenti.
Che cos'è e che cosa può fare
La società semplice è il tipo societario pensato per le attività non commerciali: chi vuole esercitare un'attività commerciale deve scegliere un altro tipo (art. 2249 c.c.). Si presta quindi alla detenzione e al godimento di beni, come partecipazioni, immobili e liquidità, e non alla gestione attiva di un'impresa. Le regole da conoscere:
- forma: il contratto è a forma libera, salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti, per esempio la forma scritta per gli immobili (art. 2251 c.c.);
- amministrazione: se non si dispone diversamente, spetta a ciascun socio disgiuntamente (art. 2257 c.c.);
- modifiche del contratto: senza patto diverso serve il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), un punto delicato quando i soci sono molti o le generazioni diverse;
- responsabilità: per i debiti sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito per la società e, salvo patto contrario portato a conoscenza dei terzi, anche gli altri (artt. 2267 e 2268 c.c.);
- morte del socio: senza clausola, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, salvo scioglimento o continuazione con gli eredi che vi acconsentono (art. 2284 c.c.).
Se l'attività svolta diventa in concreto commerciale, per esempio con compravendite abituali di immobili, il rischio è che la società venga trattata come una società commerciale irregolare.
Come si tassano i redditi
I redditi della società semplice sono imputati ai soci per trasparenza, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, anche se non vengono distribuiti (art. 5 TUIR). Per i dividendi incassati dalla società vale una regola specifica: l'art. 32-quater del D.L. 124/2019 li considera percepiti per trasparenza dai soci, ciascuno con il proprio regime.
| Reddito | Società semplice (soci persone fisiche) | Holding SRL |
|---|---|---|
| Dividendi dalle società operative | Ritenuta del 26% subito, come se li incassasse il socio (art. 27 D.P.R. 600/1973) | Concorrono al reddito per il 5% (art. 89 TUIR); il 26% arriva solo quando la holding distribuisce ai soci |
| Dividendi con socio società di capitali | Nella società semplice il socio società di capitali applica il proprio regime (esclusione del 95%); il socio imprenditore individuale o società di persone commerciale l'esclusione del 41,86% | |
| Plusvalenze su partecipazioni | Redditi diversi; nessuna participation exemption | Esenzione al 95% se ricorrono i requisiti PEX (art. 87 TUIR) |
| Plusvalenze su immobili | Redditi diversi, imponibili se l'immobile è ceduto entro cinque anni dall'acquisto, i terreni edificabili sempre (art. 67, c. 1, lett. b, TUIR) | Reddito d'impresa, sempre imponibili |
| Bilancio e contabilità | Nessun bilancio da depositare; dichiarazione Redditi SP | Bilancio, contabilità ordinaria, adempimenti societari |
Il punto decisivo è la prima riga. La holding SRL permette di far salire gli utili delle operative con un prelievo minimo e di reinvestirli. Nella società semplice, invece, i soci persone fisiche pagano il 26% appena il dividendo arriva in società, e il differimento non c'è. Un esempio ipotetico: € 200.000 di dividendi da reinvestire. Nella società semplice restano € 148.000 dopo la ritenuta del 26%. Nella holding SRL resta molto di più, perché si tassa solo il 5%; il 26% si pagherà quando gli utili usciranno verso i soci.
Il conferimento: niente realizzo controllato
Portare beni nella società semplice ha un costo fiscale. Per il socio il conferimento è un realizzo: se il valore attribuito supera il costo fiscale del bene, emerge una plusvalenza tassabile.
Per gli immobili conferiti, le imposte indirette sull'atto vanno quantificate con il notaio prima di fissare la data. Se l'immobile è stato acquistato da meno di cinque anni, il conferimento può far emergere una plusvalenza per il socio.
La trasformazione agevolata del 2026: com'è andata
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 35-40) ha riaperto la trasformazione agevolata in società semplice. Riguardava le società di persone e di capitali con oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non strumentali o di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Le condizioni principali:
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Termine per trasformarsi | Entro il 30 settembre 2026 |
| Imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni | 8%; 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti |
| Riserve in sospensione d'imposta annullate | Imposta sostitutiva del 13% |
| Valore degli immobili | A richiesta, valore catastale invece del valore normale |
| Versamenti | 60% entro il 30 settembre 2026, saldo entro il 30 novembre 2026 |
Al 17 ottobre 2026 la finestra è chiusa: il testo vigente non prevede proroghe del termine del 30 settembre. Chi si è trasformato deve ricordare il saldo del 30 novembre 2026. Gli altri dovranno valutare eventuali riaperture future, se ci saranno, con le regole che verranno fissate.
Quando ha senso, e quando no
| Ha senso se | Meglio una holding SRL se |
|---|---|
| Il patrimonio è soprattutto immobiliare e di lungo periodo, da tenere più di cinque anni | Si vogliono reinvestire i dividendi delle società operative |
| I dividendi attesi sono pochi o vanno comunque distribuiti alla famiglia | Si prevede di vendere partecipazioni con i requisiti della PEX |
| Si cercano costi e adempimenti minimi | Servono responsabilità limitata e governance strutturata |
| I beni non generano debiti o rischi verso terzi | Si vogliono conferire partecipazioni a realizzo controllato |
Per il trasferimento delle quote ai figli, le quote di società semplice rientrano tra le «altre quote sociali» dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, per le quali la norma chiede di mantenerne la titolarità per cinque anni. L'accesso all'esenzione va valutato caso per caso.
Attenzione al calendario: dal 1° gennaio 2027 il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) e gli altri decreti di riordino trasferiscono diverse norme citate, tra cui l'art. 32-quater D.L. 124/2019. La tabella di corrispondenza aiuta ad aggiornare i rinvii.
Gli errori più frequenti
- usare la società semplice come holding di società operative di cui si vogliono reinvestire gli utili;
- conferire partecipazioni contando sul realizzo controllato;
- svolgere attività di fatto commerciali, come compravendite ripetute o locazioni con servizi organizzati;
- non regolare nell'atto morte del socio, trasferimento delle quote e maggioranze;
- dimenticare la responsabilità illimitata dei soci quando la società ha debiti.
La società semplice è uno strumento utile, ma non sostituisce sempre la holding. La scelta dipende dai beni da conferire, dai flussi di dividendi attesi e dai tempi del passaggio generazionale, e va verificata sui numeri della famiglia. I controlli da fare prima della costituzione e ogni anno sono raccolti nella checklist sulla società semplice.